
C O R P O P R O V I N C I A L E G U A R D I E
E C O L O G I C H E V O L O N T A R I E
B O L O G N A
STATUTO C.P.G.E.V.
APPROVATO DALL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 27-06-2011
ART.1 – DENOMINAZIONE
È liberamente costituita l’Associazione denominata CORPO PROVINCIALE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE – acronimo C.P.G.E.V.. L’Associazione organizza al proprio interno il Raggruppamento Provinciale delle Guardie Ecologiche Volontarie ai sensi dell’art. 2 punto 1) della Legge Regione Emilia Romagna 23/1989, disciplinato da apposito Regolamento di Servizio approvato dall’Autorità di Pubblica Sicurezza. Il Corpo Provinciale Guardie Ecologiche Volontarie si configura, in conformità al dettato della legge 266/91, come “Organizzazione di volontariato”. La sua struttura è ispirata a principi di trasparenza e democrazia che consentono l’effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell’Associazione.
ART 2 – SEDI
L’Associazione ha sede in Bologna, in Via della Selva Pescarola n. 26 (Villa Tamba). L’Associazione inoltre, per agevolare l’operatività delle Guardie Ecologiche Volontarie insistenti in una determinata area, per attuare una presenza più capillare sul territorio provinciale e per dotarsi di funzioni di coordinamento decentrate, può individuare, nel rispetto della L.R. 23/1989, sedi operative distaccate.
ART. 3 – EMBLEMA
L’Associazione ha per segno distintivo, simbolico e di riconoscimento la figura stilizzata di un gufo.
ART. 4 – DURATA
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
ART. 5 – PRINCIPIO DI SOLIDARIETA’
L’Associazione è ancorata al principio di solidarietà di cui all’art. 2 della Costituzione Italiana.
ART. 6 – RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI
L’Associazione si propone la relazione qualificata con le istituzioni su di un piano di pari dignità.
ART. 7 – PRINCIPIO DI AUTONOMIA
L’autonomia è il principio non rinunciabile dell’Associazione.
ART. 8 – FINALITA’
L’Associazione, costituita esclusivamente per fini di solidarietà, non persegue fini di lucro ed opera per la tutela, l’educazione, la vigilanza ecologica ed il recupero ambientale. Il suo è un servizio reso sia alla collettività che alla persona. Per svolgere a tal fine una proficua attività, l’Associazione si propone di:
a) far esercitare le funzioni derivanti dalla qualifica di Guardia Giurata – Guardia Ecologica Volontaria nell’ambito delle disposizioni legislative in vigore;
b) operare secondo lo spirito e la lettera delle leggi e dei regolamenti posti a salvaguardia dell’ambiente;
c) promuovere nelle sedi appropriate, la revisione ed il miglioramento della normativa posta a tutela dell’ambiente;
d) promuovere, partecipare e collaborare ad attività educative atte a sensibilizzare la collettività sui temi della salvaguardia delle risorse naturali e dell’ambiente;
e) contribuire all’affermazione del principio dello sviluppo sostenibile, ottimizzando l’uso delle tecnologie e delle risorse in funzione delle reali
necessità, per un armonico ed equilibrato rapporto fra uomo e territorio che garantisca la conservazione della biodiversità;
f) editare giornali, riviste e pubblicazioni, produrre audiovisivi ed altri materiali di documentazione;
g) collaborare con gli Enti Pubblici competenti in particolare in materia di:
– inquinamento idrico, atmosferico, acustico e del suolo;
– escavazione dei materiali litoidi e polizia idraulica;
– protezione della fauna selvatica, esercizio della caccia e della pesca;
– tutela del patrimonio naturale, paesistico e dell’ambiente urbano;
– prevenzione e difesa dagli incendi boschivi e prescrizioni di polizia forestale;
– raccolta dei prodotti del sottobosco, dei funghi e dei tartufi;
– tutela dei parchi naturali, della flora e della fauna protette;
– monitoraggio e censimenti ambientali;
h) promuovere e collaborare con la Provincia nell’organizzazione dei corsi di formazione per aspiranti guardie ecologiche: organizzare corsi di aggiornamento e specializzazione per Guardie Ecologiche Volontarie, seminari, convegni e dibattiti, aventi per oggetto l’ambiente e l’organizzazione della vigilanza ecologica e della protezione civile;
i) collaborare con le autorità competenti per interventi di soccorso in caso di calamità naturali o disastri di carattere ecologico e per attività di protezione civile;
j) promuovere attività in ambito nazionale ed internazionale di cooperazione per lo sviluppo sostenibile, la protezione dell’ambiente e la conservazione della biodiversità e delle foreste;
k) collaborare con ed aderire ad altre entità ed associazioni aventi scopi analoghi;
ART. 9 – CATEGORIE DI SOCI – PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA
Tra gli associati si possono distinguere :
– Soci con decreto: Guardie Ecologiche Volontarie (G.E.V.) che hanno ottenuto l’atto di nomina ai sensi dell’art. 6 della L.R. 23/1989;
– Soci senza decreto: chi si avvia ad ottenerlo, avendo superato, frequentato o essendo in procinto di frequentare il relativo corso di formazione, e tutti coloro che, essendo in possesso dei requisiti richiesti per poter diventare guardia particolare giurata ecologica ai sensi della Legge Regionale 23/89, condividono le finalità e le motivazioni dell’Associazione ed hanno dato prova di poter utilmente operare per il loro conseguimento.
Le prestazioni dei Soci sono dunque diversificate, ma devono tutti partecipare, ciascuno a seconda della propria attitudine, competenza e abilitazione, alle attività programmate dall’Associazione.
L’ordinamento dell’Associazione è, tuttavia, ispirato al principio di uguaglianza: tutti gli Associati, in quanto tali, hanno pari diritti e pari doveri.
ART. 10 – CRITERI DI AMMISSIONE
Possono entrare a far parte dell’Associazione tutti coloro che, condividendone le finalità e le motivazioni, presentando apposita domanda scritta, assumano l’esplicito impegno a perseguirle e ad attenersi al presente statuto, ai regolamenti ed alle delibere adottate dagli organi sociali.
L’ammissione a Socio è subordinata alla positiva delibera del Consiglio Direttivo che, una volta che il nuovo iscritto abbia versato la quota associativa annuale, ne dispone anche l’annotazione sul libro Soci.
Contro l’eventuale rifiuto della domanda, che dovrà sempre essere motivata, il richiedente non ammesso ha facoltà di fare ricorso all’Assemblea nella prima seduta utile.
ART. 11 – DIRITTI DEI SOCI
Gli Associati hanno diritto:
a) a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
b) a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
c) ad accedere alle cariche associative;
d) ad accedere agli atti ufficiali dell’Associazione ed a quelli di loro pertinenza, fatta eccezione per i dati personali;
e) a ricevere l’assistenza legale per fatti, non causati da dolo o colpa grave, che si possano verificare nell’esercizio delle proprie funzioni e nell’ambito dei servizi coordinati, nei limiti della disponibilità economica prevista nel bilancio dell’Associazione.
ART. 12 – DOVERI DEI SOCI
L’atteggiamento degli Associati deve essere ancorato ad elevato senso di responsabilità, coerenza e fedeltà all’Associazione. Gli Associati sono altresì tenuti a svolgere il proprio compito con diligenza ed a non intraprendere azioni che possono arrecare danno all’Associazione, alla sua immagine ed onorabilità.
Nei rapporti interni tra gli Associati valgono i principi di correttezza e buona fede.
Sono doveri di ogni Socio:
a) versare la quota sociale annua stabilita dall’Assemblea, nei tempi prescritti dal regolamento;
b) ottemperare alle norme statutarie, ai regolamenti ed alle deliberazioni degli organi sociali;
c) rispettare le modalità operative previste dal Regolamento di Servizio approvato dalla autorità di Pubblica Sicurezza;
d) mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’Associazione;
e) non intraprendere iniziative personali o di gruppo a nome dell’Associazione né utilizzarne simboli e strumenti senza preventiva autorizzazione degli organi sociali competenti;
f) conservare ed usare nel migliore dei modi le attrezzature, il materiale, l’abbigliamento ed i simboli identificativi dell’Associazione;
g) prestare la propria opera a favore dell’Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.
Gli Associati non possono essere remunerati neppure in modo indiretto e nemmeno dai beneficiari del loro servizio; è loro consentito il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività volontaria esercitata.
In considerazione della complessità e della delicatezza delle situazioni e dei compiti cui l’Associazione è chiamata ad assolvere, lo svolgimento dell’attività istituzionale viene disciplinato da un regolamento interno in cui saranno individuati i ruoli, i profili e le funzioni degli Associati volontari ed il relativo percorso formativo necessario.
Gli Associati sono in ogni caso tenuti alla riservatezza essenziale circa le comunicazioni e le informazioni ricevute durante la realizzazione delle attività istituzionali.
ART. 13 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Consiglio Direttivo ha il dovere di verificare il rispetto di quanto previsto dall’art. 12 e, se necessario, assume provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci che non ottemperano ai doveri ed agli obblighi previsti dallo Statuto, dal Regolamento di Servizio approvato dalla autorità di Pubblica Sicurezza e dai regolamenti interni.
Il Consiglio Direttivo può assumere i seguenti provvedimenti disciplinari, previo colloquio con l’Associato interessato:
a) non luogo a procedere;
b) censura verbale;
c) censura scritta;
d) sospensione temporanea;
e) esclusione.
La delibera adottata dal Consiglio Direttivo, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all’interessato a mezzo lettera raccomandata.
L’Associato ha facoltà di ricorrere al Collegio dei Probiviri contro i provvedimenti disciplinari assunti a suo carico.
ART. 14 – CRITERI DI ESCLUSIONE DEI SOCI
La qualifica di Associato si perde:
a) per recesso;
b) per mancato versamento della quota associativa annuale;
c) per esclusione;
d) per l’instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra l’Associato e l’Associazione;
e) per decesso.
Il recesso da parte dell’Associato va da questi comunicato per iscritto. Il mancato pagamento della quota associativa è condizione sufficiente per la decadenza dell’Associato, senza necessità di ulteriore formalità, se non ottempera al pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della sollecitazione scritta. Entrambi i casi hanno effetto a partire dalla annotazione sul libro degli Associati. .
L’esclusione può essere deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, nei confronti dell’Associato:
– che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
– che non ottemperi al percorso formativo individuato dal regolamento interno;
– che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
– che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all’Associazione.
La decisione può essere presa solo previa contestazione all’interessato degli addebiti che gli si muovono. Tutto il procedimento deve essere rispettoso della dignità della persona.
La delibera adottata dal Consiglio Direttivo, con le relative motivazioni, va comunicata all’interessato a mezzo lettera raccomandata. L’Associato ha facoltà di fare ricorso al Collegio dei Probiviri.
L’esclusione va ratificata dall’Assemblea nella prima seduta utile e diviene operativa con la conseguente annotazione nel libro degli Associati. Sino a quel momento, l’Associato interessato dal provvedimento si intende sospeso.
L’Associato receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
ART. 15 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono Organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea degli Associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori;
e) il Collegio dei Probiviri.
L’elezione alle cariche sociali non può in alcun modo essere vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione dell’elettorato passivo ed attivo. Tutte le cariche sono prestate a titolo gratuito ed hanno durata triennale. Non è consentita la rieleggibilità del Presidente nonché dei membri del Collegio dei Revisori e Probiviri per più di due mandati consecutivi nello stesso ruolo.
ART. 16 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
L’Assemblea è costituita dall’universalità degli Associati ed è l’organo sovrano dell’Associazione.
In essa hanno diritto di voto tutti gli Associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell’anno in corso se l’Assemblea si svolge dopo il 30 Aprile. Non sono ammesse deleghe.
L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio nonché tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta scritta, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli Associati oppure dal Collegio dei Revisori. In questi ultimi due casi l’Assemblea va convocata entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
L’avviso di convocazione deve essere spedito all’indirizzo di ogni Associato almeno quindici giorni prima della data stabilita per la seduta e deve contenere l’indicazione degli argomenti all’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della prima convocazione nonché dell’eventuale seconda convocazione, che dovrà avvenire ad almeno un giorno di distanza dalla prima.
L’Assemblea Ordinaria viene convocata per i seguenti motivi:
a) discutere e approvare il bilancio dell’esercizio sociale precedente ed il documento di previsione economica per l’anno in corso;
b) stabilire la quota associativa annua di iscrizione;
c) eleggere i membri del Consiglio Direttivo per il mandato successivo;
d) eleggere i membri del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri per il mandato successivo;
e) discutere e approvare il programma, le linee e gli obiettivi ed i regolamenti dell’Associazione;
f) deliberare in via definitiva l’esclusione degli Associati;
g) decidere dei ricorsi contro il rifiuto delle domande di ammissione a Socio;
h) deliberare su tutto quanto ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo.
L ‘Assemblea Straordinaria viene convocata per i seguenti motivi:
a) deliberare sulle modificazioni dello Statuto;
b) decidere lo scioglimento dell’Associazione.
L’Assemblea nomina al proprio interno un Presidente ed un Segretario verbalizzante. E’ costituita e può deliberare validamente, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei Soci con diritto di voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci con diritto di voto presenti.
Le deliberazioni dell’Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese con la maggioranza relativa dei Soci con diritto di voto presenti, salvo quanto disposto agli articoli successivi per le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell’Associazione.
Il voto è normalmente espresso secondo il principio del voto individuale in forma palese, tranne quando abbia ad oggetto le persone o che il voto segreto venga richiesto da almeno un quarto dei partecipanti.
Le deliberazioni dell’Assemblea devono risultare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e sono impegnative per tutti Soci.
ART. 17 – CONSIGLIO DIRETTIVO
Al Consiglio Direttivo è affidata la gestione dell’Associazione. I suoi componenti, in un numero dispari compreso fra nove e diciannove stabilito di volta in volta dall’Assemblea, sono eletti fra tutti gli Associati “cercando di salvaguardare” una rappresentanza minima per ogni zona operativa. Per l’elezione delle cariche sociali risultano eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti al primo scrutinio. A parità di voti risulta eletto il candidato più anziano per iscrizione.
Nella sua prima riunione, il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno, con voto palese, il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario. Non è consentita la rieleggibilità per più di due mandati consecutivi nello stesso ruolo.
Compete al Consiglio Direttivo:
a) dare esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea;
b) curare la redazione del bilancio;
c) coordinare l’attività di servizio delle Guardie Ecologiche Volontarie e di tutti gli iscritti;
d) deliberare circa l’ammissione e l’esclusione dei Soci;
e) assumere provvedimenti disciplinari motivati nei confronti degli Associati;
f) stipulare gli atti ed i contratti inerenti all’attività sociale;
g) predisporre e proporre all’Assemblea i regolamenti e fissare le norme per il funzionamento dell’Associazione;
h) adoperarsi per il regolare rinnovo delle cariche sociali secondo quanto previsto dall’ apposito Regolamento Elettorale;
i ) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non spettino all’Assemblea degli Associati
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di norma ogni mese, nonché ogni volta egli lo ritenga utile o ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei suoi membri, mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno cinque giorni prima della riunione e pubblicazione sul sito web dell’Associazione. E’ presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano per iscrizione ed è validamente costituito quando intervengano almeno la maggioranza dei Consiglieri in carica. Non sono ammesse deleghe.
La presenza di tutti i Consiglieri supera ogni formalità nella convocazione e consente la trattazione di argomenti anche non iscritti all’ordine del giorno.
Alle riunioni possono essere invitati a partecipare Soci e/o esperti esterni, i quali possono esprimere un parere consultivo. Possono presenziare di norma i soci in qualità di uditori nei tempi e modi stabiliti dal regolamento interno. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale a cura del Segretario o di altro Consigliere all’uopo designato.
Le decisioni del Consiglio Direttivo vengono prese a maggioranza semplice con voto palese; in caso di parità l’oggetto del voto dovrà essere iscritto all’ordine del giorno della riunione successiva.
Al Consigliere che venga a mancare per qualsiasi motivo subentra il primo dei non eletti, se presente, con successiva ratifica da parte dell’Assemblea nella prima seduta utile; diversamente sarà l’Assemblea stessa ad eleggere il membro mancante, fermo restando la scadenza originaria del mandato.
Nel caso in cui venga a mancare oltre la metà dei Consiglieri, i membri rimasti in carica dovranno convocare entro 20 giorni l’Assemblea degli Associati per il rinnovo di tutte le cariche.
ART. 18 – PRESIDENTE
Il Presidente rappresenta l’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Ha il compito di convocare l’Assemblea degli Associati e di convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo. Può altresì convocare, con funzioni consultive, ogni altro Socio o persona ritenuta utile.
Spetta al Presidente porre in atto quanto deliberato dal Consiglio Direttivo; a questo scopo egli può avvalersi di un ufficio esecutivo.
Al Presidente è riconosciuta una funzione di impulso e coordinamento dell’attività dell’Associazione.
In caso di necessità ed urgenza può assumere in autonomia le decisioni di pertinenza del Consiglio Direttivo, che dovrà tuttavia convocare entro i quindici giorni successivi per le ratifiche del caso.
In caso di sua assenza o temporaneo impedimento viene sostituito dal Vice Presidente.
Qualora venga a mancare, per dimissioni o qualsiasi altro motivo, spetta al Vice Presidente convocare entro trenta giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.
ART. 19 – COLLEGIO DEI REVISORI
Il Collegio dei Revisori è l’organo di controllo e di vigilanza sulla gestione amministrativa, contabile e finanziaria dell’Associazione. Si compone di tre membri scelti dall’Assemblea fra tutti gli Associati ed elegge al proprio interno un Presidente. Il Collegio redige ogni anno un parere sulla validità del bilancio consuntivo e sulla sua rispondenza alla realtà.
L’incarico di Revisore è gratuito ed incompatibile con ogni altra carica sociale. Qualora uno dei membri del Collegio venga per qualsiasi motivo a mancare gli subentra, se presente, il primo dei non eletti; diversamente si eleggerà il membro mancante nel corso della prima seduta utile dell’Assemblea.
ART. 20 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Al Collegio dei Probiviri possono ricorrere i Soci che ritengano di essere stati oggetto di provvedimenti disciplinari ingiusti o immotivati. Il Collegio si compone di tre membri scelti dall’Assemblea fra tutti gli Associati ed elegge al proprio interno un Presidente. Il loro incarico è gratuito ed incompatibile con ogni altra carica sociale. Qualora uno dei membri venga per qualsiasi motivo a mancare gli subentra, se presente, il primo dei non eletti; diversamente si eleggerà il membro mancante nel corso della prima seduta utile dell’Assemblea.
Al fine di giudicare, secondo le norme di diritto ed equità, circa il comportamento dei Soci e nel merito dei provvedimenti assunti dagli organi dell’Associazione, il Collegio dei Probiviri ha facoltà di acquisire tutta la documentazione relativa ai fatti in oggetto e di ascoltare qualsiasi Socio coinvolto od informato. Al termine dell’istruttoria il Collegio dei Probiviri si pronuncia nel merito del ricorso dei Soci redigendo un apposito verbale che trasmetterà al Consiglio Direttivo ed ai ricorrenti. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili, fatta salva la ratifica dell’Assemblea per i provvedimenti di esclusione.
ART. 21 – RISORSE ECONOMICHE
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
a) contributi degli aderenti;
b) contributi di privati;
c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
d) donazioni e lasciti testamentari;
e) rimborsi derivanti da convenzioni;
f ) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra gli Associati durante la vita dell’Associazione né all’atto del suo scioglimento.
E’ fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
ART. 22 – BILANCIO
L’esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.
Entro il 30 Giugno dell’anno successivo, il Consiglio Direttivo deve presentare all’Assemblea, per la sua approvazione, il bilancio consuntivo e il rendiconto delle entrate e delle uscite dell’esercizio.
Il Bilancio deve essere corredato dalle relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori e redatto con chiarezza, precisione e veridicità. Dallo stesso devono risultare anche i beni, i contributi o i lasciti a qualsiasi titolo ricevuti.
Il Consiglio Direttivo presenterà inoltre all’Assemblea un documento di previsione economica per l’anno in corso.
Sia il bilancio consuntivo che il documento di previsione economica saranno depositati presso la sede dell’Associazione durante i quindici giorni che precedono l’Assemblea, affinché gli Associati possano prenderne visione.
ART. 23 – MODIFICHE ALLO STATUTO
Qualsiasi modifica al presente Statuto dovrà essere approvata dall’Assemblea Straordinaria all’uopo convocata. Le proposte di modifica sono sottoposte alla discussione dell’Assemblea da parte del Consiglio Direttivo oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un decimo degli Associati e vanno portate a conoscenza dei Soci con almeno quindici giorni di anticipo. Per essere adottate, all’assemblea straordinaria deve partecipare almeno 1/3 dei Soci con diritto di voto e le modifiche devono essere approvate da almeno i 2/3 dei Soci con diritto di voto presenti all’Assemblea.
ART. 24 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Lo scioglimento, la cessazione ovvero l’estinzione e quindi la liquidazione dell’Associazione possono essere deliberati esclusivamente dall’Assemblea Straordinaria espressamente convocata.
Lo scioglimento deve essere approvato con il voto favorevole di almeno 3/4 della totalità dei Soci.
I beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione, sono devoluti ad altre Associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore secondo le indicazioni dell’Assemblea, che nomina il liquidatore, e comunque secondo il disposto dell’art. 5, comma 4, della legge n. 266/1991, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 25 – NORME DI RINVIO
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e al Codice Civile.