Note di cultura giuridica per le GEV
Mario Rossi
In materia di guardie giurate volontarie è stata creata una notevole confusione da parte dei legislatori del passato che hanno legiferato senza un preciso quadro di riferimento.
In passato infatti erano regolate solo le guardie giurate private , lavoratori dipendenti da privati. Lentamente , per la caccia e per la pesca , vennero introdotte le guardie giurate volontarie che però restavano in tutto e per tutto soggette alle norme sulle guardie giurate private . Esse non avevano alcuna tutela giuridica salvo quella derivante dalla “qualità” di pubblico ufficiale che assumevano al momento di un intervento nella materia loro affidata.
La normativa statale non si è discostata da questo quadro sino a tempi relativamente recenti.
La legge venatoria del 1939 , all’art. 68, stabiliva che : “… la vigilanza sull’applicazione della presente legge è affidata [omissis] …. alle guardie volontarie delle sezioni della Federazioni Italiana della Caccia…..” .
L’art. 69 aggiungeva : “ Le sezioni della FIDC hanno facoltà di richiedere al prefetto il riconoscimento, a termini della legge di pubblica sicurezza, di guardie giurate volontarie , per quei soci che diano sicuro affidamento di serietà e capacità e che intendano eseguire volontariamente servizio di vigilanza venatoria …” .
La legge 2 agosto 1967 n. 799 , all’art 29, in materia venatoria, così modificava la norma: le associazioni venatorie di cui all’art. 86 del TULPS hanno facoltà di chiedere al prefetto , a termini della legge di pubblica sicurezza, il riconoscimento di guardie giurate volontarie …”.
La previgente legge venatoria 27 dicembre 1977, n° 968, art. 27 , regolava nuovamente la materia , prevedendo che : “… la vigilanza sulle leggi venatorie è affidata [omissis] alle guardie volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute , alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai termini delle norme di pubblica sicurezza…” .
La vigente legge venatoria n. 157/1992 , all’art 27, prevede che la vigilanza in materia sia affidata anche “ … alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell’Ambiente , alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del TULPS.”. Il comma 2 del richiamato art. 27 prevede altresì che detta vigilanza sia affidata : …[omissis] alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali. “.
Infine , il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, trasferiva alle Regioni il “…riconoscimento della nomina a guardia giurata … [omissis] …delle guardie volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute, di cui all’art. 27 della legge 11 febbraio 1992 , n. 157.” .
La legge regionale “quadro” delle GEV, n. 23/1989, , all’art. 3 , menziona la “protezione della fauna selvatica , caccia, pesca” tra le funzioni collaborative con enti ed organismi pubblici competenti alla vigilanza in materia.
La Terza Direttiva Regionale (D.G.R. n. 4055 del 21.11.1995 ) segnala altre fattispecie cui estendere il potere d’accertamento delle GEV. Tra queste l’art. 30/c.1 e 31/c.1 L. 157/1992 e 61 L.R. 8/94 sanzioni in materia di caccia), tutte le fattispecie previste dalla L.R. 11/1993 (regolamentazione della pesca in Emilia Romagna).
La Quarta Direttiva Regionale (D.G.R. n. 266 del 22.02.2000) relativamente alla materia pesca e attività venatoria , prevede che il conferimento del potere d’accertamento sia subordinato alla frequenza – per le guardie di nuova nomina – di appositi corsi (con esclusione dell’esame finale) predisposti dai competenti servizi provinciali.
Con la Sesta Direttiva (D.G.R. n. 688 del 16.05.2016) la Regione dà atto che “…in base alle Direttive regionali attuative della L.R. 23/1989, le norme su cui esercitare il potere di accertamento nell’ambito del territorio provinciale di competenza risultano essere [omissis] : … ulteriori competenze in materia di vigilanza ittico-venatoria (attribuite alle sole GEV titolari di apposito atto di nomina e decreto di approvazione rilasciato dalla Provincia : per la caccia , L.157/1992 , L.R.8/1994 , R.R. 1/2008 ; per la pesca L.R. 11/2012) “.
In ultima analisi le GEV, titolari di apposito decreto rilasciato dalla Provincia, sono a tutti gli effetti Guardie Ittico-Venatorie Volontarie. Costoro hanno , come punto in comune con tutte le guardie ittiche, zoofile e venatorie, il fatto di essere guardie particolari giurate. Questa qualifica è loro espressamente attribuita dalle norme di riferimento : R.D. 8.10.1931 n. 1604 (per le guardie ittiche) , L. 20.07.2004, n. 189 (per le guardie zoofile) , L. 11.02.1992 , n. 157 (per le guardie venatorie) .
I limiti dell’attività della guardia giurata in generale (e quindi anche della G.E.V.) nell’esplicazione delle proprie funzioni risiedono nel fatto che, secondo consolidata giurisprudenza, non è organo di Polizia Giudiziaria, salvo DUE eccezioni: previste per le guardie ittiche (art. 31 R.D. 8.10.1931, n.1604) e per le guardie zoofile (ma solo in materia di reati inerenti gli animali d’affezione, ex art. 6, c. 2 L. 189/2004 ) .
L’esercizio delle funzioni di vigilanza in materia di pesca è disciplinato dal Titolo IV, Capo I, della L.R. 11/2012 . L’art. 24 , in particolare, prevede i che “ i soggetti preposti alla vigilanza ittica sono autorizzati a chiedere, a qualsiasi persona in esercizio o attitudine di pesca, l’esibizione della licenza di pesca, dei versamenti delle concessioni, di un documento di riconoscimento, della fauna ittica catturata o raccolta, nonché ispezionare le attrezzature e le esche usate.”
In ordine ai poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria, l’art. 28 della L. 157/1992 dispone che i soggetti preposti al controllo possono chiedere ai cacciatori :
- La licenza di porto di fucile per uso di caccia
- Il tesserino venatorio regionale
- Il contrassegna della polizza di assicurazione
- La fauna selvatica abbattuta o catturata .
Nel caso di violazioni di natura penale , solo agli ufficiali e agli agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria (quindi NON alle GEV venatorie) è consentito procedere al sequestro delle armi e mezzi di caccia , della fauna selvatica abbattuta o catturata.
Sia agli agenti volontari ittici che a quelli venatori, sono ovviamente consentiti tutti gli atti d’accertamento di polizia amministrativa previsti dall’art. 13 della L. 689/1981.
Non va infine sottaciuto che le guardie ittico-venatorie volontarie svolgono comunque un importante ruolo di sensibilizzazione della comunità in merito alla protezione delle risorse faunistiche e ambientali in generale.
