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Illegittimi i calendari venatori regionali emanati con legge

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Illegittimi i calendari venatori regionali emanati con legge

"Va dichiarata l'illegittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge della Regione Abruzzo 10 agosto 2010, n. 39 (Norme per la definizione del calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2010/2011), i quali approvano in via legislativa il calendario venatorio per la stagione 2010-2011, indicando sia le date e gli orari entro cui la caccia è consentita (art. 1), sia le specie cacciabili, con riferimento, per ciascuna di esse, al peculiare arco temporale aperto all'attività venatoria (art. 2). Infatti, la selezione sia delle specie cacciabili, sia dei periodi aperti all'attività venatoria, implica l'incisione di profili propri della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, che fanno capo alla competenza esclusiva dello Stato (2): il legislatore nazionale ha perciò titolo

per imporre alle Regioni di provvedere nella forma dell'atto amministrativo, anziché in quella della legge".
Con la  sentenza in commento (che riportiamo in calce), dagli esiti dirompenti ben oltre i confini abruzzesi, il Giudice delle  Leggi ha obliterato una tesi della illegittimità costituzionale dei calendari venatori emanati con legge regionale, da sempre sostenuta da Diritto all'Ambiente, sia sulle pagine di questo sito che in occasione degli eventi seminariali, come anche dalle Associazioni ambientaliste, allorquando hanno ripetutamente sollecitato il Governo ad impugnare in via principale, ex art.127 Cost. le leggi-provvedimento con cui, di volta in volta, le Regioni varavano con legge i propri calendari venatori, sovente di durata pluriennali, ed in taluni casi senza neppure sottoporli all'obbligatorio parere dell'ISPRA, ovvero nei casi in cui hanno sollevato la questione di costituzionalità in via incidentale innanzi la magistratura amministrativa. A fondamento della tesi della illegittimità costituzionale di tali norme-provvedimento regionali, fatta propria dall'Avvocatura Erariale ed integralmente convalidata dalla Corte Costituzionale, che, per gli effetti, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la legge della Regione Abruzzo 10 agosto 2010, n. 39 ("Norme per la definizione del calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2010/2011") sia Diritto all'Ambiente che le Associazioni ambientaliste, hanno posto le seguenti considerazioni.
Come noto, la disciplina generale sulle specie cacciabili e sui  periodi  di attività venatoria è contenuta  nell'art.  18  della  legge  dell'11 febbraio 1992, n. 157. Secondo principi  costantemente  affermati  dalla Corte Costituzionale, già ripetutamente oggetto di illustrazione sulle pagine di questo sito, la disciplina sulla caccia ha  per  oggetto  la fauna selvatica, che rappresenta  "un  bene  ambientale  di  notevole rilievo, la cui tutela rientra nella materia "tutela dell'ambiente  e dell'ecosistema",  affidata  alla  competenza  legislativa  esclusiva dello Stato, che deve provvedervi assicurando un livello  di  tutela, non "minimo", ma "adeguato e non riducibile"" (Corte Cost., sent.  nn. 61/09 e 193/ 2010. Si veda anche, sul punto, Tar Lazio, ordinanza n.4908/10). 
In particolare, il citato art. 18, che garantisce "nel rispetto degli obblighi comunitari contenuti n. 79/409/CEE,  standard minimi ed uniformi, di  tutela  della  fauna  sull'intero  territorio nazionale,   ha   natura   di   norma   fondamentale    di    riforma economico-sociale, in quanto implica il nucleo minimo di salvaguardia della  fauna  selvatica,  il  cui  rispetto  deve  essere  assicurato sull'intero territorio nazionale ... (sentenze n. 227 del 2003  e  n. 536 del 2002)" (Corte Cost., n. 233 del 2010).    
Da ciò  consegue  che  le  norme  statali  rappresentano  limiti invalicabili per  l'attività  legislativa  della  Regione,  dettando norme imperative che devono essere rispettate sull'intero  territorio nazionale per primarie esigenze di tutela ambientale.   
Ciò posto, si è ulteriormente osservato che  il  comma  2  dell'art.  18  della predetta legge n.  157  del  1992  prevede  che  le  Regioni  possano autorizzare modifiche alle norme generali sui  periodi  di  attività venatoria  per  particolari  specie,  tenendo  conto  della   propria situazione  ambientale,  a  seguito  di  apposito  procedimento   che contempla l'acquisizione del parere dell'Istituto  Nazionale  per  la Fauna Selvatica (nelle cui competenze è successivamente  subentrato  l'ISPRA in base al DL  25 giugno 2008, n. 112,  convertito  in  legge,  con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008). Il  successivo  comma  4 stabilisce che, sulla base dei  parere  dell'ISPRA,  le  Regioni pubblichino, entro il 15 giugno di ogni anno, termine che la Corte, nella pronuncia in rassegna, pare considerare perentorio, e non già ordinatorio, come a volte affermato, in passato, dalla giurisprudenza amministrativa, "il calendario regionale ed il regolamento relativi all'intera annata venatoria, nel  rispetto di quanto stabilito dai commi 1, 2 e 3 ...". 
Le norme primarie emanate  dal  Legislatore  statale  nell'ambito della sua competenza esclusiva in materia,  sono chiare nel fare  riferimento  ad  una attività regolamentare che deve essere adempiuta dalla Regione entro il termine del 15 giugno di ciascun anno, a seguito di uno specifico procedimento che  contempla  l'acquisizione  di  un  parere obbligatorio dell'Istituto  specificamente  preposto  alle  verifiche tecniche finalizzate alla tutela degli interessi ambientali. Interessi che peraltro, nel corso degli anni, ben possono essere mutevoli, stante che la consistenza numerica e/o lo stato di conservazione delle singole specie interessate dal prelievo venatorio. Tanto è vero che  i pareri resi dell'ISPRA risultano sovente mutevoli negli anni, anche in relazione alla medesima specie e/o realtà territoriale.
Non a caso, in numerose occasioni, allorquando sono stati chiamati a scrutinare taluni calendari venatori correttamente emanati dalle Regioni di volta in volta interessate con provvedimento amministrativo, i Giudici Amministrativi hanno avuto modo di chiarire che "i piani di prelievo devono essere predisposti per ciascuna stagione venatoria e i dati utilizzabili non possono che riferirsi alla presenza degli animali in un periodo prossimo alla stagione venatoria cui il piano di prelievo si riferisce" (TAR Piemonte - II - 15.11.06 n.584)
L'interpretazione letterale e logica  delle  citate  disposizioni induce in primo luogo  a ritenere (e la giurisprudenza sia amministrativa che di legittimità è consolidata in questa interpretazione della norma)  che il parere debba essere richiesto in relazione ad ogni singoli piani di prelievo, con cadenza annuale, ed in secondo luogo che la legge statale abbia inteso riferirsi in  via necessaria ed esclusiva ad una attività destinata a concludersi  con un atto di natura amministrativa a contenuto generale, escludendo  la possibilità di far ricorso al diverso strumento della legge, specie allorquando non si versi neppure nell'ipotesi della legge provvedimento, ma di una legge ordinaria, destinata a rimanere in vigore per un numero pressoché indefinito di anni.
Ciò è dimostrato, in primo luogo,  dall'espressa  dizione,  del quarto comma del citato art.18, che prevede esplicitamente  l'obbligo di pubblicare "il calendario regionale  ed  il  regolamento  relativi all'intera annata venatoria". L'endiadi fa evidente riferimento ad un unico atto di natura regolamentare, contenente  le  specifiche  norme applicabili nel territorio regionale nel periodo venatorio  preso  in considerazione. 
Ad analoghe conclusioni conduce il carattere temporaneo (annuale) del provvedimento previsto dalla  legge,  che  ben  si  concilia  con l'adozione di un atto amministrativo  riferibile  ad  un  determinato arco temporale, da compiere entro un termine di scadenza definito,  e che non sembra invece compatibile con un preteso obbligo  di  analogo  genere a carico del legislatore regionale. 
In ultima analisi,  la  natura  amministrativa  (e  non  legislativa) dell'attività provvedimentale di  cui  trattasi  è  dimostrata  dal significato  della  disposizione  del  secondo  comma,  che   prevede l'obbligo di acquisire il parere  dell'Organo  consultivo  competente nella materia. E' evidente infatti che tale parere acquista rilevanza solo se si ritiene che la Regione  sia  tenuta  ad  esaminarne  ed  a valutarne il contenuto,  giustificando  con  congrua  motivazione  il proprio   eventuale   dissenso   attraverso   un   atto   di   natura amministrativa adottato nel rispetto dell'art. 3, primo comma,  della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed  integrazioni.
Di contro,  il parere sarebbe invece sostanzialmente inutile (e la  norma che lo prevede sarebbe priva di effettivo valore precettivo), qualora si ritenesse che la Regione sia arbitra  concludere  il  procedimento con un atto di natura legislativa, che oltretutto - per il disposto del  secondo comma del  citato  art.  3  -  si  sottrae  al  predetto  obbligo  di motivazione. In sostanza, qualora fosse  ipotizzabile  l'adozione  del calendario venatorio con legge regionale, anziché con provvedimento, amministrativo,  risulterebbe  pregiudicato  l'esito  della  verifica tecnica affidata all'ISPRA  sullo  stato  delle  specie  interessate, così come prescritto dall'art. 18, commi 2 e 4, della  citata  legge n. 157 del 1992. 
Tale verifica si tradurrebbe quindi in una specie di non previsto (quanto inutile ed inefficace) controllo  preventivo  di legittimità della legge regionale da  parte  del  competente  Organo Tecnico dello Stato. 
Questi principi direttivi risultano violati sia dalla Regione Abruzzo che dalle altre Regioni, che negli anni si sono determinate ad  approvare i propri calendari venatori mediante   provvedimento   legislativo, anziché con atto amministrativo.
Queste  Regioni, infatti, eludendo  lo  strumento
procedimentale  prescritto  dalla  legge  statale,  hanno sostanzialmente   eluso   i passaggi procedimentali inderogabili stabiliti dalla legge quadro, e che prevedono espressamente, come si accennava poc'anzi, che per ogni singolo piano di prelievo venga posta in essere un'istruttoria tecnica, che tenga conto, nell'interesse primario della tutela della fauna, delle condizioni ambientali e dello stato di conservazione delle singole specie. 
E' appena il caso di soggiungere, sul punto, che il ricorso allo strumento legislativo serve anche  a  precludere  ai  cittadini  ed  alle  loro organizzazioni rappresentative, la possibilità di tutelare  i  propri interessi legittimi innanzi  al  competente  giudice  amministrativo, mediante rituale impugnazione  del  calendario  venatorio  approvato. 
Siamo di fatto di fronte ad  una chiara ipotesi di eccesso di potere legislativo, in cui le Regioni sono andate a  comprimere gli interessi di soggetti titolari di un diritto azionabile innanzi al Giudice Amministrativo ex artt. 24 e 113 Cost.,  in un contesto in cui, peraltro,  accade di sovente che le Regioni varino leggi in contrasto con le previsioni della legge quadro statale (i profili di illegittimità più comuni riguardano l'esercizio dell'attività venatoria su terreni innevati al di fuori della Zona Alpi e per periodi di tempo più estesi rispetto all'arco temporale massimo stabilito  dal Legislatore nazionale per ciascuna specie), che, come detto, costituisce per tutte le Regioni, ivi comprese quelle a Statuto speciale, un limite invalicabile, derogabile unicamente in melius, vale a dire in senso più conservativo.
Tale modus operandi, peraltro, risulta clamorosamente illegittimo anche alla luce di quanto normato dagli artt. 1, 1bis e 18 della legge quadro che  stati oggetto  di significative modifiche  da parte dell'art.42 della legge 4 giugno 2010 n.96 (Comunitaria 2009), imponendo la contrazione dei calendari venatori quanto ai tempi di caccia e una revisione, per quanto concerne l'avifauna, delle specie cacciabili, in considerazione dello stato di conservazione delle medesime.
Facciamo notare, da ultimo, benchè si tratti di una questione parzialmente diversa, che nella pronuncia in rassegna la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata, in relazione all'asserita violazione dell'art.117 comma 2 lett.s) Cost.,  la questione di costituzionalità sollevata da Governo in relazione al mancato recepimento, da parte della Regione Abruzzo, del Dm 17 ottobre 2007 n.184 concernente i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione, ZSC, e Zone di Protezione Speciale, ZPS.
Ricordiamo, sul punto, che l'art. 5, comma 1, lettera b), del decreto  impone alle Regioni di recepire con l'atto che adotta le misure di conservazione per le ZPS, di cui all'art. 3, comma 1, del medesimo decreto ministeriale. 
E questo a cagione della circostanza che la Corte ha ritenuto fondata la tesi, anche questa da sempre sostenuta da Diritto all'Ambiente e dalle Associazioni, e spesso contestata dalle Regioni, che le norme di cui al DM in discorso siano i immediata applicazione e che, per gli effetti, i divieti stabiliti dal DM 17 ottobre 2007 siano immediatamente efficaci. Con la conseguenza che il mancato o insufficiente recepimento, da parte delle Regioni, dei criteri minimi e dei divieti ivi contenuti, non ne condiziona in alcun modo l'operatività. (Avv. Valentina Stefutti - Pubblicato il 12 febbraio 2012 su "Diritto all'ambiente")

 

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