E' uscito il calendario venatorio per la Provincia di Bologna per la stagione di caccia 2012-2013
Caccia
Ordinanza 2012 del Ministero della Salute su esche e bocconi avvelenati
E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 9/3/2012 n. 58 la nuova e migliorata Ordinanza del Ministero della salute 10/2/2012 "Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati".
link al testo ufficiale
Illegittimi i calendari venatori regionali emanati con legge
Illegittimi i calendari venatori regionali emanati con legge
"Va dichiarata l'illegittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge della Regione Abruzzo 10 agosto 2010, n. 39 (Norme per la definizione del calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2010/2011), i quali approvano in via legislativa il calendario venatorio per la stagione 2010-2011, indicando sia le date e gli orari entro cui la caccia è consentita (art. 1), sia le specie cacciabili, con riferimento, per ciascuna di esse, al peculiare arco temporale aperto all'attività venatoria (art. 2). Infatti, la selezione sia delle specie cacciabili, sia dei periodi aperti all'attività venatoria, implica l'incisione di profili propri della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, che fanno capo alla competenza esclusiva dello Stato (2): il legislatore nazionale ha perciò titolo
PRELIEVI IN DEROGA Stagione Venatoria 2011 - 2012
Delibera della Giunta regionale n.1112 del 27 luglio 2011
PRELIEVI IN DEROGA Stagione Venatoria 2011 - 2012
PROVINCIA DI BOLOGNA
È consentito il prelievo di esemplari appartenenti alla specie:
STORNO
- da appostamento fisso e temporaneo, senza l’uso di richiami,
- dall’1 settembre al 30 novembre,
- per un numero massimo giornaliero e stagionale rispettivamente di venti e duecento capi per ciascun cacciatore,
- nel territorio ricompreso nei comuni di:
Anzola dell'Emilia, Argelato, Baricella, Bazzano, Bentivoglio, Bologna, Budrio, Calderara di Reno, Castelguelfo, Castel Maggiore, Castello d’Argile, Castello di Serravalle, Castel San Pietro Terme, Castenaso, Crespellano, Crevalcore, Granarolo dell’Emilia, Imola, Malalbergo, Medicina, Minerbio, Molinella, Monteveglio, Mordano, Ozzano, Sala Bolognese, San Giorgio di Piano, San Giovanni in Persiceto, San Lazzaro di Savena, San Pietro in Casale, Sant’Agata Bolognese, Zola Predosa;
- esclusivamente nel raggio di 100 metri dai confini degli appezzamenti in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti a protezione delle colture e sono presenti le coltivazioni di:
- Frutta
- Uva
ed in presenza di frutto pendente.
Possono esercitare il prelievo i cacciatori
- anagraficamente residenti in Emilia–Romagna iscritti agli ATC della Provincia di Bologna,
- i residenti in Emilia–Romagna che esercitano la caccia in mobilità alla fauna migratoria,
- coloro che esercitano la caccia in Azienda faunistico-venatoria o che abbiano optato per la forma di caccia di cui all’art. 12, comma 5, lett. b) della Legge 157/1992.
N.B. Per ogni trasgressione alle suddette disposizioni, si deve intendere violato il disposto combinato L.R. 3/2007 art.2 + D.G.R. n.1112/2011, e si descrive la fattispecie violata.
Si applica la sanzione prevista dall’art. 61 comma 3 della L.R. 8/1994 da € 51,00 a € 309,00 oblaz. € 102,00
Tutta la documentazione alla pagina della Provincia: http://www.provincia.bologna.it/cacciapesca/Engine/RAServePG.php/P/251211140404
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